Che cosa significa indulgenza
Indulgènza
indulgènza s. f. [dal lat. indulgentia, der. di indulgens -entis «indulgente»]. – 1. Benevola disposizione d’animo per cui si è portati a perdonare, compatire, scusare le colpe, gli errori, i difetti altrui (si contrappone in genere a severità): i. paterna, materna; avere i. per i giovani; gli esaminatori hanno voluto usare i. con alcuni concorrenti; tu lo giudichi con troppa i.; i. eccessiva, colpevole; chiedere, sperare, implorare, ottenere i.; invocare l’i. dei giurati. 2. Nella Chiesa cattolica, remissione di tutte o porzione delle pene temporali con cui si deve dare compiacimento a Dio delle offese recategli con i proprî peccati; è concessa dall’autorità ecclesiastica ai vivi, a titolo di completa e definitiva assoluzione, e ai defunti a titolo di suffragio: il sommo pontefice ha concesso una recente i.; i. parziale, plenaria; guadagnare, lucrare, acquistare l’indulgenza. 3. Con riferimento al mondo latino e medievale, remissione di una pena in genere, condono di un tributo, amnistia.
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indulgenza
Dizionario di Italiano
il Sabatini Coletti
Definizione di Indulgenza
[in-dul-gèn-za]s.f.
1 Propensione al perdono, disponibilità a giustificare colpe ed errori altrui SINclemenza, condiscendenza: i. dei genitori verso i figli
2teol. Nella religione cattolica, remissione parziale o totale delle pene temporanee inflitte in espiazione dei peccati
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Che cos’è l’indulgenza plenaria e perché Felino XIV l’ha concessa
1. - L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, in che modo ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
2. - L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in porzione o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
3. - Ogni fedele può lucrare per se identico le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a maniera di suffragio.
4. - Il fedele che, almeno con petto contrito, compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di sofferenza per intervento della Chiesa.
- Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per acquistare l’indulgenza stabilita per un mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita determinato, detta controllo si può creare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giornata stabilito.
1. - L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, in che modo ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
2. - L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in ritengo che questa parte sia la piu importante o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
3. - Ogni fedele può lucrare per se identico le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a maniera di suffragio.
4. - Il fedele che, almeno con a mio avviso il cuore guida le nostre scelte contrito, compie un'azione alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di castigo per intervento della Chiesa.
5. - § 1. Oltre alla suprema Autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
§ 2. Nessuna Autorità minore al Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa